Sentenza del Tribunale di Ragusa accoglie la nostra eccezione e statuisce che le controversie tra comuni soci dell’Ato vanno devolute al collegio arbitrale.

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Il nostro studio ha rappresentato il comune di Chiaramonte Gulfi in una causa intentata dal Comune di Acate contro lo stesso ed altri enti locali per la condanna al pagamento di ingenti somme di denaro, presuntivamente dovute a titolo di perequazione per i maggiori oneri di conferimento in discarica a seguito di conteggi e liquidazione effettuata dall’Ato di RG in liquidazione.

Tutti i Comuni convenuti hanno formulato varie eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di competenza, di legittimazione ed in ogni caso di infondatezza nel merito della domanda.

Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, applicando il principio della ragione più liquida, ha risolto la vertenza accogliendo l’eccezione preliminare “proposta in particolare dal comune di Chiaramonte” di incompetenza del giudice adito, essendo previsto dall’articolo 31 dello statuto Ato che simili controversie siano risolte dagli arbitri. Per tale ragione ha respinto la domanda del Comune di Acate, condannandolo a rifondere le spese legali in favore di tutti gli enti convenuti.

Il precedente giudiziario appare utile al fine di meglio inquadrare le procedure da applicare per dirimere le molteplici potenziali controversie derivanti dalla gestione Ato tra i soci.

Giuseppe Nicosia

Si è concluso, con sentenza del Tribunale di Ragusa del 28.7.22 pubblicata ieri, un contenzioso patrocinato dal nostro studio ed in particolare dall’avv. Anna Iachella che vedeva citato l’ente per risarcimento per danno mortale cagionato da insidia stradale e cose in custodia.

La domanda giudiziaria della moglie e delle due figlie di una vittima della strada, deceduta in seguito ad incidente automobilistico autonomo e provocato da insidia stradale non adeguatamente segnalata nè riparata, è stata pienamente accolta dal Giudice che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di diritto per la piena responsabilità dell’Ente, pur in assenza di responsabilità personali degli uffici manutentivi.

La portata parzialmente innovativa della sentenza risiede nell’accoglimento delle nostre richieste di applicare al danno parentale da morte le più congrue tabelle a punti del Tribunale di Roma, in luogo di quelle di Milano, così come hanno riconosciuto recentissime sentenze della Corte di Cassazione.

A fronte di un fatto tragicamente luttuoso e dell’irrisarcibile dolore parentale che ne consegue, resta tuttavia la soddisfazione professionale di aver dato una risposta di equità e giustizia alle vittime della strada.

avv. Giuseppe Nicosia